STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “Progetto Gnosys” APS
Costituzione – Denominazione – Sede
Art. 1. E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “Progetto Gnosys APS”, con sede legale a Torino, via Moretta 1. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’associazione è costituita ed organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi dell’articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 luglio 2017 n. 117. Art. 2. L’Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico con l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. Similarmente l’acronimo ETS sarà spendibile solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
Art. 2. L’Associazione “Progetto Gnosys APS”, più avanti chiamata per brevità Associazione, è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L’Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 3. L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Eventuali sedi presenti in altre regioni, saranno normate dalla legge regionale del luogo in cui opera, avranno autonomia economica e potranno essere regolamentate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
Scopo, finalità e attività di interesse generale
Art. 4. L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, e di utilità Sociale.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
-
Attività prevista alla lettera D dell’art. 5 d.lg.vo 117/2017: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
-
Attività prevista alla lettera F dell’art. 5 d.lg.vo 117/2017: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
-
Attività prevista alla lettera G dell’art. 5 d.lg.vo 117/2017: formazione universitaria e post-universitaria;
-
Attività prevista alla lettera H dell’art. 5 d.lg.vo 117/2017: ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
-
Attività prevista alla lettera I dell’art. 5 d.lg.vo 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
-
Attività prevista alla lettera L dell’art. 5 d.lg.vo 117/2017: formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
-
Attività prevista alla lettera V dell’art. 5 d.lg.vo 117/2017: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
-
Attività prevista alla lettera W dell’art. 5 d.lg.vo 117/2017: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Art. 5. L’ Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale:
-
Organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni;
-
Promuovere e realizzare pubblicazioni non periodiche, sussidi audiovisivi di ogni genere finalizzati all’oggetto statutario
-
Promuovere e realizzare progetti di ricerca scientifica
-
Promuovere e realizzare attività sul territorio
-
Promuovere buone prassi in ambito educativo e scientifico
L’Associazione ha facoltà di redigere un regolamento interno per migliorare il proprio funzionamento organizzativo.
Art. 6. L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali, nei limiti imposti dalla normativa di riferimento per il Terzo Settore. L’associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo. Tutte le attività sono svolte dall’associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari che svolgono attività di volontariato in nome e per conto dell’Associazione sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L’Associazione può inoltre avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all’articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’assemblea degli associati per la definitiva approvazione.
Soci
Art. 7. Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno l’eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’associazione. Possono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato, fatto salvo eventuali deroghe a cura del Consiglio Direttivo, al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’Assemblea. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante, nel rispetto dei principi di uguaglianza e senza pregiudizi o discriminazioni. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Comitato Etico o, in sua assenza, l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi.
Diritti e doveri dei soci
Art. 10. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto, purché iscritti nel libro soci da almeno 30 giorni, alle assemblee; di essere eletti alle cariche sociali e di poter partecipare attivamente alle iniziative associative. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall’appartenenza all’Associazione. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, da inviare presso la sede associativa. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire previo accordo sui modi e sui tempi.
Art. 11. La qualità di socio si perde:
a) per decesso;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
d) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata; oppure assumano e mettano in atto comportamenti lesivi nei confronti dell’Associazione. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, che anche competenza anche rispetto alle deliberazioni di esclusione come da lettera e) del presente articolo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso tramite lettera raccomandata o PEC da inviare all’attenzione del Presidente.
Art. 12. Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di Soci Sostenitori, tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti dalle deliberazioni assembleari e secondo le normative di riferimento. Allo stesso modo potranno essere nominati Soci Onorari coloro che si distinguono per meriti particolari. Tali figure, Soci Sostenitori od Onorari, seguiranno il medesimo iter di ammissione previsto per i Soci Ordinari, ed avranno i medesimi diritti e doveri degli altri soci, salvo eventuali differenti deliberazioni a cura del Consiglio Direttivo.
Organi sociali e cariche elettive
Art. 13. Sono organi primari dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Tesoriere;
e. il Segretario;
f. il Comitato Etico, se nominato
Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite, fatto salvo eventuali altre determinazioni a cura dell’Assemblea. Chi ricopre tali cariche deve garantire onorabilità, professionalità ed indipendenza. Le convocazioni delle varie tipologie di assemblee (assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, del Comitato Etico) possono essere effettuate tramite ogni strumento di comunicazione scritta, previa verifica che i riferimenti siano riconducibili all’associato oggetto della convocazione e nel rispetto dei principi di partecipazione democratica, entro 7gg dalla data di prima convocazione. A titolo esemplificativo sono ammesse le convocazioni effettuate con i seguenti mezzi:
-
lettera raccomandata RR
-
lettera non raccomandata
-
email
-
Sistemi di messaggistica di largo utilizzo
La partecipazione all’assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l’individuazione univoca del partecipante/votante, la partecipazione democratica e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel Regolamento Interno, se adottato, o le decisioni e indicazioni del Consiglio Direttivo.
Assemblea dei soci
Art. 14. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno 30 giorni sul libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa. L’Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario a consuntivo e preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata, da inviare all’attenzione del Consiglio Direttivo, da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, salvo delega, impedimento, conflitto di interessi ed è convocata a cura del Consiglio Direttivo o del Presidente.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, saranno convocate e svolte secondo le modalità disposte nell’articolo 13 del presente Statuto, con comunicazione a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo, almeno 7 giorni prima del giorno previsto. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, oltre all’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
Art. 15. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Art. 16. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti, comprese le deleghe. Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato, nei limiti di cui all’articolo 24 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti, comprese le deleghe.
Art. 17. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano o per iscritto. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Art. 18. L’Assemblea ha le competenze inderogabili attribuite dall’articolo 25 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, salvo quanto eventualmente disposto nel presente Statuto. A mero titolo esplicativo, all’Assemblea sono attribuiti i seguenti compiti:
-
nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
-
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
-
approva il bilancio;
-
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
-
delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
-
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
-
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
-
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
-
discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
Art. 19. L’Assemblea straordinaria, fatto salvo quanto in deroga e definito da leggi e regolamenti, può deliberare sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l’Assemblea Straordinaria delibera, in presenza di almeno due terzi degli associati in prima convocazione, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.
Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Consiglio Direttivo
Art. 20. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica un esercizio e i suoi componenti sono rieleggibili, se non altrimenti disposto dal Regolamento Interno, se presente.
Art. 21. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri, in prima convocazione, e qualunque sia il numero di partecipanti in seconda convocazione. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti. L’adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano in termini di iscrizione all’Associazione. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.
Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, email, altri strumenti di comunicazione scritta), a condizione che:
•il presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
•sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
•sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno.
Art. 22. Il Consiglio Direttivo, nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’assemblea, è investito di ampi poteri per la gestione dell’Associazione, ponendo in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei Soci.
Nello specifico:
-
elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
-
elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
-
nomina il tesoriere e il segretario;
-
attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
-
cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
-
predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
-
presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso/bilancio ed ogni altro documento ad esso afferente, da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte.
-
conferisce procure generali e speciali;
-
instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
-
propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
-
riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
-
ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
-
delibera in ordine all’esclusione dei soci.
Art. 23. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Il Presidente
Art. 24. La rappresentanza dell’associazione spetta al Presidente. Egli ha l’uso della firma e del timbro sociale, fatto salvo eventuali deleghe a cura del Presidente. Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente eletto resta in carica per al massimo 4 esercizi e può essere rieletto. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto o vicario nominato dallo stesso Presidente o dal Consiglio Direttivo. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza dandone successiva notizia al Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere
Art. 25. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente, se previsto con delega conferita dal Presidente, per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario
Art. 26. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. Si occupa della compilazione ed archiviazione dei documenti associativi, ad esclusione di quanto nelle competenze del Tesoriere.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 27. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno (fatto salvo eventuali deroghe od altre disposizioni di legge o regolamenti) il Consiglio Direttivo approva e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio; successivamente presenta entro il 30 maggio, per l’approvazione finale all’Assemblea dei soci, il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso od il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
Art. 28. L’associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.
In particolare le entrate dell’Associazione possono essere costituite da:
-
quote associative e contributi di simpatizzanti;
-
contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
-
donazioni e lasciti testamentari;
-
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
-
proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di
-
attività economiche di natura commerciale marginale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento per il Terzo Settore;
-
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
-
ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L’associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 29. Il patrimonio sociale può essere costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 30. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Art. 31. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto. L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 secondo quanto previsto dall’art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Norma transitoria
Art. 32. Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione/migrazione dell’associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
Norma finale
Art. 33. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE SOTTOSCRITTO E DEPOSITATO PRESSO Agenzia delle Entrate