(FONTE : Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 742 Art. 1.):

1. E’ individuata la figura del logopedista con il seguente profilo: il logopedista è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica.

2. L’attività del logopedista è volta all’educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi.

3. In riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico, nell’ambito delle proprie competenze, il logopedista:

a) elabora, anche in equipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;

b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali;

c) propone l’adozione di ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia;

d) svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali;

e) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

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